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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Terminologia

1.1 Per VENDITORE si intende Neopost Italia s.r.l .

1.2 Per COMPRATORE si intende la ditta che acquista la macchina oggetto della conferma d’ordine.

1.3 Per NEOPOST si intende la società Neopost S.r.l., con sede in Rho (MI), via Sirtori 34, che produce, importa e commercializza in Italia macchine affrancatrici, accessori, parti di ricambio e materiali di consumo prodotti da Neopost SA e recanti il marchio Neopost e/o Neopost S.r.l.

1.4 Per Prodotti Contrattuali si intendono macchine affrancatrici e/o accessori e/o parti di ricambio e/o materiale di consumo, recanti il marchio Neopost e/o Neopost s.r.l. indicati nella conferma d’ordine stilata dal VENDITORE.

2. Oggetto della Fornitura

2.1 La fornitura ha per oggetto i Prodotti Contrattuali indicati nella conferma d’ordine stilata dal VENDITORE.

3. Documenti descrittivi

3.1 Pesi, dimensioni, capacità, prezzi, rendimenti ed altri dati figuranti in cataloghi, prospetti ed illustrazioni in genere, hanno carattere indicativo e non sono vincolanti se non nella misura in cui essi siano espressamente menzionati nella conferma d’ordine.

3.2 Qualsiasi disegno o documento tecnico non potrà essere dal COMPRATORE copiato, riprodotto o comunicato a terzi senza il consenso di NEOPOST.

4. Proprietà

4.1 Le macchine si intendono vendute con patto di riservato dominio sino all'integrale pagamento del prezzo a norma dell'art.1523 e segg. c.c.. E' in facoltà del VENDITORE trascrivere il contratto a norma dell'art.1524 c.c..

4.2 Il COMPRATORE può rivendere, cedere, costituire in garanzia, dare in locazione e comunque trasferire proprietà, possesso e detenzione della macchina affrancatrice acquistata solo dopo aver pagato interamente il prezzo e in ogni caso solo dopo aver restituito al VENDITORE il punzone di stato. Il COMPRATORE dovrà immediatamente rendere note al VENDITORE a mezzo lettera raccomandata o mezzo equivalente, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette macchine.

4.3 Know-how, copyright ed ogni altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale riferite ad hardware, software, ed ogni inerente documentazione relativa ai Prodotti Contrattuali (d’ora in avanti anche più semplicemente Proprietà Intellettuali NEOPOST) sono e rimarranno di proprietà esclusiva di NEOPOST e/o Neopost S.A. e/o dei terzi che ne siano titolari. Il COMPRATORE potrà usare dette Proprietà Intellettuali NEOPOST limitatamente al funzionamento dei Prodotti Contrattuali. NEOPOST sarà libera di cedere ad altri il detto diritto d’uso.

4.4. E’ fatto espresso divieto al COMPRATORE di: modificare e/o copiare e/o riprodurre (in tutto o in parte) il software, ivi compresi i codici sorgenti e/o la inerente documentazione e/o comunque creare un programma in concorrenza con detto software; modificare e/o cancellare ogni riferimento alle Proprietà Intellettuali NEOPOST contenuta nel software e/o nella inerente documentazione; permettere a terzi l’utilizzo e/o la modifica e/o la copia e/o la riproduzione (in tutto o in parte) del software (ivi compresi i codici sorgenti) e/o della inerente documentazione e/o comunque creare un programma in concorrenza con detto software.

4.5 La violazione degli obblighi contenuti nei paragrafi 4.2 e 4.4 del presente articolo comporta di diritto la risoluzione del contratto ed una penale pari all'importo del residuo prezzo della fornitura, salvo per il VENDITORE il diritto al risarcimento del maggior danno.

5. Consegna

5.1 I termini di consegna decorrono dalla sottoscrizione e restituzione da parte del COMPRATORE della conferma d'ordine e delle condizioni generali di contratto.

5.2 I termini di consegna indicati nelle condizioni particolari si intendono di massima ed approssimativi nell'interesse del VENDITORE.

5.3 I termini di consegna verranno convenientemente prorogati, senza alcuna responsabilità per il VENDITORE, per effetto di cause non dipendenti dalla volontà del VENDITORE medesimo (quali incendi, inondazioni, scarsità di forza motrice e/o materie prime, guasti ad impianti di produzione, scioperi, ecc.) e/o per effetto di ritardi dipendenti da atti e/o fatti del soggetto presso cui si approvvigiona il VENDITORE e/o del vettore e/o per effetto di ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità e/o per effetto di mancanza di documenti e/o di informazioni necessarie per la esecuzione della fornitura e/o per effetto di modifiche successivamente convenute tra COMPRATORE e VENDITORE.

5.4 Sono ammesse forniture parziali in conto all'ordine. Inoltre e comunque, la ritardata consegna di parti e/o accessori non viene considerata come ritardo nella fornitura.

5.5 L'eventuale risarcimento - per danno emergente e/o lucro cessante - a cui fosse eventualmente tenuto il VENDITORE in conseguenza di ritardata consegna non può superare in ogni caso - ivi compreso anche il caso di risoluzione - la misura del 50% del prezzo della fornitura, così espressamente limitato l'ammontare massimo della eventuale obbligazione risarcitoria del VENDITORE e così espressamente esclusa la risarcibilità di ogni ulteriore danno, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1229 c.c..

5.6 In caso di mancato ritiro, ad avviso di merce pronta, o comunque di ritardo nella consegna per fatto del COMPRATORE, quest'ultimo dovrà sopportare le relative spese di magazzinaggio e le altre occorrenti. Inoltre il COMPRATORE, in caso di ritardo nel ritiro, sarà tenuto a corrispondere una penale nella misura dell’1% per ogni mese o frazione di mese su somma pari al prezzo pattuito per la fornitura. I termini per spese e penale decorreranno dall'invio dell'avviso di merce pronta.

6. Imballo

6.1 In mancanza di precise istruzioni del COMPRATORE, il VENDITORE provvederà a suo giudizio all'imballo, che si intenderà eseguito a regola d'arte qualora sia accettato senza riserva scritta da parte del vettore e/o dello spedizioniere al momento della consegna.

7. Montaggio

7.1 Quando la fornitura è comprensiva del montaggio, si intendono comunque esclusi i mezzi di sollevamento, la attrezzatura normale ed ausiliaria, il personale in aiuto ai tecnici e le materie di consumo, che il COMPRATORE si obbliga a mettere a disposizione a sue spese e cura ininterrottamente per tutto il tempo occorrente per il montaggio.

8. Collaudo

8.1 Le macchine affrancatrici sono soggette a Collaudo Postale che viene eseguito da N presso i propri uffici.

8.2 Ove nelle condizioni particolari sia previsto un collaudo della macchina presso il COMPRATORE, il collaudo verrà eseguito a cura del VENDITORE, mentre a carico del COMPRATORE sarà tutto quanto occorrente a tal fine (attrezzature, materiale di consumo, personale, ecc.).

8.3 L'avvenuto collaudo verrà attestato dal verbale che il COMPRATORE dovrà sottoscrivere contestualmente alla chiusura delle operazioni di collaudo.

8.4 In ogni caso, la consegna al COMPRATORE di chiavi, schede, codici, e quant’altro occorrente per la messa in funzione della macchina, avverrà contestualmente alla sottoscrizione del verbale di collaudo.

8.5 Nell’ipotesi di contrasto tra VENDITORE e COMPRATORE in ordine all’esito del collaudo, le contestazioni del COMPRATORE dovranno essere espressamente indicate nel verbale e sottoscritte dal COMPRATORE medesimo. In tal caso è in facoltà del VENDITORE deferire ad un arbitro il controllo della sussistenza dei requisiti tecnici della macchina secondo le caratteristiche previste nelle condizioni contrattuali ovvero, in difetto, secondo i criteri normalmente in uso presso il costruttore. Il responso dell’arbitro avrà forza vincolante fra le Parti e terrà luogo del verbale di consegna.

8.6 L’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano ovvero - a scelta del richiedente - del Presidente del Collegio degli Ingegneri di Milano a semplice richiesta del VENDITORE.

8.7 Nel caso in cui il COMPRATORE rifiuti di procedere al collaudo nei termini richiesti dal VENDITORE e/o rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale e/o non dichiari espressamente nel verbale medesimo i motivi di contestazione e/o rifiuti di far eseguire il controllo da parte dell’arbitro, il contratto di fornitura si risolverà di diritto e il COMPRATORE sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 50% del prezzo della fornitura, salvo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

9. Assistenza

9.1 Il VENDITORE, su richiesta del COMPRATORE e a spese di quest'ultimo, può disporre l'invio di tecnici autorizzati per chiarimenti, istruzioni, dimostrazioni di funzionamento della macchina, come pure per prove pratiche e per riparazioni o sostituzioni non contemplate nella garanzia. Il VENDITORE fatturerà al COMPRATORE i pezzi di ricambio eventualmente impiegati e la mano d'opera ai prezzi indicati nei listini in vigore alla data dell'intervento, oltre ai costi per il trasporto di persone e cose, nonché per vitto e alloggio del personale. Inoltre il COMPRATORE metterà a disposizione, a sue spese e cura, ininterrottamente per tutto il tempo occorrente i mezzi di sollevamento, la attrezzatura normale ed ausiliaria, il personale in aiuto ai tecnici e le materie di consumo.

9.2 Il COMPRATORE firmerà il foglio di presenza di cui sarà munito il personale del VENDITORE al fine del rilievo delle ore di lavoro effettuate da tale personale. In assenza della firma del COMPRATORE, farà fede fra le parti, il foglio presenze firmato dal personale del VENDITORE.

10. Garanzia

10.1 Nei limiti di quanto stabilito nel presente articolo il VENDITORE si impegna a riparare tutti gli eventuali difetti di costruzione che si manifestassero durante un periodo di 12 mesi dalla data del Collaudo Postale come indicato nel paragrafo 8.1.

10.2 La garanzia viene prestata franco fabbrica ed è limitata all'intervento riparatorio ed è escluso qualsiasi risarcimento al COMPRATORE per ogni eventuale danno emergente e/o lucro cessante comunque riferibile al fermo della macchina per l’esecuzione delle riparazioni in garanzia. Il COMPRATORE non potrà comunque chiedere una riduzione del prezzo della macchina in misura superiore al 30% del prezzo medesimo, fatto salvo quanto previsto dall’art.1229 c.c. Il COMPRATORE non potrà comunque agire per la risoluzione del contratto d’acquisto se la macchina può essere riparata ovvero se il VENDITORE offre di sostituirla con un’altra. In ogni caso e comunque, il risarcimento del danno emergente e/o lucro cessante eventualmente dovuto dal VENDITORE al COMPRATORE ex art. 1494 c.c., non potrà superare la misura massima del 50% del prezzo della fornitura, così espressamente limitato l'ammontare massimo della eventuale obbligazione risarcitoria del VENDITORE e così espressamente esclusa la risarcibilità di ogni ulteriore danno, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1229 c.c..

10.3 La garanzia viene meno qualora:

10.4 Sono escluse dalla garanzia deficienze e difetti dovuti al consumo normale di quelle parti che sono per loro natura soggette ad usura.

10.5 Il COMPRATORE decade da ogni garanzia se non denuncia i vizi al VENDITORE entro otto giorni dalla scoperta. Il COMPRATORE parimenti decade dal diritto alla garanzia, se, dopo la denuncia dei vizi, non consente ogni ragionevole controllo che il VENDITORE richieda.

10.6 Il COMPRATORE restituirà al VENDITORE i pezzi sostituiti. In difetto i pezzi forniti in sostituzione verranno fatturati al COMPRATORE al prezzo di listino.

10.7 E’ facoltà del VENDITORE cedere a NEOPOST le obbligazioni di garanzia e i contratti di manutenzione delle macchine affrancatrici stipulati con il COMPRATORE. Il COMPRATORE accetta sin da ora l’eventuale cessione.

11. Limiti della Responsabilità

11.1 Ferma restando ogni altra precedente previsione e per quanto non fosse già stato specificamente previsto, il risarcimento per danno emergente e/o lucro cessante eventualmente dovuto dal VENDITORE al COMPRATORE non potrà superare la misura massima del 50% del prezzo della fornitura, così espressamente limitato l'ammontare massimo della eventuale obbligazione risarcitoria del VENDITORE e così espressamente esclusa la risarcibilità di ogni ulteriore danno, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1229 c.c..

12. Pagamento

12.1 I pagamenti devono essere sempre eseguiti al domicilio del VENDITORE. Eventuali emissioni di tratte e/o ricevute bancarie non comportano mai deroga a questa clausola.

12.2 La mancata consegna di parti e/o accessori, non indispensabili al normale impiego della macchina, non dà diritto alla sospensione, anche parziale, dei pagamenti.

12.3 Nel caso di mancato pagamento, anche se parziale, di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo della fornitura e/o di due o più rate indipendentemente dal loro ammontare - fermo restando il venir meno della garanzia - il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. e il COMPRATORE sarà tenuto a corrispondere al VENDITORE una somma pari al 50% del prezzo della fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. All’uopo il VENDITORE potrà soddisfarsi, fino alla concorrenza, anche di quanto eventualmente già riscosso dal COMPRATORE.

12.4 E' tuttavia in facoltà del VENDITORE - sempre nel caso di mancato pagamento del COMPRATORE (anche se parziale, di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo della fornitura e/o di due o più rate indipendentemente dal loro ammontare), senza con ciò rinunciare alla facoltà di invocare successivamente la risoluzione prevista nel paragrafo che precede, nonché fermo restando il venir meno della garanzia - di chiedere il pagamento immediato dell'intero residuo credito, intendendosi il COMPRATORE decaduto dal beneficio del termine e salvo comunque il diritto del VENDITORE al risarcimento del danno.

12.5 Ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l'addebito di interessi al tasso di tre punti percentuali sopra il tasso ufficiale italiano di sconto vigente in quel momento.

13. Cessazione del Rapporto

13.1 Se dopo la conclusione del contratto e prima della consegna, il COMPRATORE divenga insolvente e/o si trovi in gravi difficoltà finanziarie e/o rifiuti la fornitura, il VENDITORE può chiedere il pagamento immediato dall'intero credito. Il mancato pagamento del credito, anche se parziale, comporta la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e l’obbligo a carico del COMPRATORE di pagare al VENDITORE una somma pari al 50% del prezzo della fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. All’uopo il VENDITORE potrà soddisfarsi, fino alla concorrenza, anche di quanto eventualmente già riscosso dal COMPRATORE.

14. Regole Finali

14.1 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 8 in tema di collaudo, per ogni controversia comunque relativa al contratto (e segnatamente per quelle relative a interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o risarcimento danni e/o garanzia per vizi e/o assistenza) sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

14.2 Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

14.3 Ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26.10.1972 il COMPRATORE conferma l'esattezza dei dati anagrafici.

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